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Amato alla Corte Costituzionale: non c'è limite al peggio

Materia: Attualità - Fonte: Renato Savoia - 12.09.2013
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Abstract: Per chi nel 1992 era troppo giovane o aveva altro a cui pensare



Appresa la notizia della nomina di Giuliano Amato (sì, il superpensionato) a giudice della Corte Costituzionale sono andato a rileggermi l'art. 7, comma 6 del decreto legge n. 333 del 11/07/1992.
 
Ve ne offro la lettura:
 
6. Per l'anno 1992 e' istituita una imposta straordinaria sull'ammontare dei depositi bancari, postali e presso istituti e sezioni per il credito a medio termine, conti correnti, depositi a risparmio e a termine, certificati di deposito, libretti e buoni fruttiferi, da chiunque detenuti; sono esclusi i buoni postali fruttiferi, il libretti di risparmio di previdenza indicati all'articolo 41, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, la raccolta interbancaria e intercreditizia, nonche' i depositi e i conti correnti intrattenuti dal Tesoro presso il sistema bancario e l'amministrazione postale e quelli detenuti da rappresentanze diplomatiche e consolari estere in Italia o da enti e organismi internazionali che godono della esenzione delle imposte sui redditi. L'amministrazione postale e le aziende ed istituti di credito sono tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa nei confronti dei correntisti e depositanti, una ritenuta del 6 per mille commisurata all'ammontare risultante dalle scritture contabili alla data del 9 luglio 1992.
 

Riassumo: l'undici luglio 1992 viene deciso un prelievo forzoso sui conti correnti e altri depositi sulle somme risultanti due giorni prima.


Tecnicamente parlando, una rapina con destrezza.


Il primo ministro era Giuliano Amato.


All'epoca io ero minorenne, avevo il mio conto corrente sul quale depositavo le mancette della nonna e poco più, potete immaginare di quanti soldi stiamo parlando. Ebbene, evidentemente anche io venni derubato dei miei risparmi.


Da oggi quel signore è giudice della Corte Costituzionale, ovvero l'organo che, come recita l'art. 134 della Costituzione, ”giudica:

 

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.


Lo schifo.

 

Tanto.

                                                                                                                 Renato Savoia