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L'U.C.C.S è vivo e lotta (contro noi)
Materia: Avvocati - Fonte: Ordine degli avvocati Milano - 09.10.2013 Condividi su Facebook |
Allora: l'art 14, secondo comma della legge di riforma forense (l.n. 247/12) prevede, nella sua ultima parte che "Gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta." Bene, tutto chiaro no? Parebbe di sì, e invece no. No perchè il presidente della corte d'Appello di Milano, dott. Giovanni Canzio, con la comunicazione del 30/09/2013 ha reso noto all'ordine degli avvocati di Milano "l'interpretazione condivisa dai Presidenti delle Sezioni civili di questa Corte" ovvero che "la sostituzione mediante delega orale richieda necessariamente la presenza in udienza del delegante, unico soggetto legittimato a conferire verbalmente l'incarico." Cioè: io delego un mio collega ad andare in udienza al mio posto ma, secondo codesta interpretazione, io dovrei essere presente in aula per conferire verbalmente l'incarico. Ma vi sembra logico???