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05.12.2013
In caso di denuncia di errores in procedendo la Cassazione è giudice anche del fatto (processuale)
Massima: se viene denunciata la nullità del procedimento o della sentenza e in particolare per la pretesa nullità dell’atto introduttivo per indeterminatezza del petitum o della causa petendi il giudice di legittimità è tenuto a esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali si fonda il ricorso, a condizione che il ricorrente abbia rispettato le regole fissate dal codice per ciò che riguarda la censura proposta.
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La vicenda da cui trae origine la sentenza in commento è di quelle per cui si può a buon diritto parlare di “malasanità”. Si parla, infatti, di una garza laparotomica “dimenticata” nell’addome durante un intervento di colicestomia e rinvenuta (dopo lunghi periodi di degenza e ricoveri ospedalieri) dopo diciotto anni nell’addome.
Ma non è l’oggetto della contesa il motivo di interesse della sentenza della Terza Sezione. Infatti gli Ermellini si soffermano piuttosto su un aspetto processuale, ovvero il preteso error in procedendo della corte d’Appello che non avrebbe rilevato l’indeterminatezza e l’aspecificità dei rilievi formulati nell’atto di citazione d’appello.
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