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Sull'utilizzabilità nel successivo giudizio della perizia effettuata nel corso della mediazione

Materia: Attualità - Fonte: Guida al Diritto - 21.03.2014
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Abstract: Ordinanza Trib. Roma 17/03/14



(Fonte della notizia: Guida al Diritto)

 

Interessante l'ordinanza del Tribunale di Roma che ha ritenuto producibile in giudizio la consulenza effettuata, con l'accordo delle parti, nel procedimetno di mediazione poi conclusosi con esito negativo. Infatti,

 

"nessuna norma del decreto legislativo 28/2010 fa divieto dell'utilizzo nella causa della relazione dell'esperto, fermo restando il generale obbligo di riservatezza anche del consulente, come di tutti gli altri soggetti che intervengono nel procedimento.
Una esplicita conferma di quanto precede si ricava dall'ultima parte dell'art. 10 primo comma decr.cit. che fa salvo il consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
Così confermandosi che il consenso per l'utilizzazione in ambito diverso dal procedimento di mediazione all'interno del quale (le dichiarazioni) sono emerse è necessario solo per le dichiarazioni delle part
i."

 

Naturalmente, ma è meglio ricordarlo come d'altra parte giustamente lo ricorda l'ordinanza, tale consulenza non avrà nel giudizio valore di CTU. bensì di prova atipica e quindi

 

"Ne consegue che il giudice potrà utilizzare tale relazione secondo scienza e coscienza, con prudenza, secondo le circostanze e le prospettazioni, istanze, e rilievi delle parti .
Meno frequentemente per fondarvi la sentenza, più spesso per trarne argomenti ed elementi utili di formazione del suo giudizio.
Ovvero, aspetto niente affatto secondario, per costituire il fondamento conoscitivo ed il supporto motivazionale (più o meno espresso) della proposta del giudice ai sensi dell'art.185 bis cpc.
"