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27.06.2014
Per il risarcimento dall'impresa designata dal fondo di garanzia per le vittime della strada attenzione alla doppia raccomandata
A pena di improcedibilità (Corte Cost. ordinanza n.180/14)
Per il caso di sinistro causato da veicolo non assicurato o non identificato (queste le ipotesi più frequenti, per la casistica completa rimando all'art. 283 del Codice delle assicurazioni) il syuccessivo articolo 287, al primo comma prevede che il danneggiato che voglia agire in giudizio (evidentemente non avendo ottenuto il risarcimento) deve attendere almeno sessanta giorni dal giorno in cui lo stesso daneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all'impresa designata ed alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Nei giorni scorsi, con l'ordinanza n.180/14, la Corte Costituzionale ha ribadito il proprio orientamento già espresso nel 2012 con l'ordinanza n.73, ovvero che la richiesta del duplice invio
è finalizzata alla più razionale esplicazione dell’attività solidaristica del Fondo di garanzia per le vittime della strada e funzionale anche all’eventuale intervento, a rafforzamento della garanzia del danneggiato, della CONSAP nella fase del giudizio (art. 287, comma 3, c.d.a.), con l’introduzione di un meccanismo – quello appunto dell’invio della doppia raccomandata – che si risolve in un adempimento meramente formale, che non comporta alcun sostanziale aggravio per il danneggiato al fine del successivo esercizio dell’azione giudiziaria.
Pertanto, in caso di sinistro che necessiti dell'intervento del Fondo, ricordarsi la duplice raccomandata, al fine di evitare di vedersi dichiarata improcedibile la successiva domanda giudiziale.
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