-
04.07.2014
Nell'ipotesi di mala gestio ‘propria’ non vale il limite di interessi e rivalutazione sul massimale
Mio commento a Cass. 15229/14
Se – nei confronti del danneggiato – l'assicuratore è tenuto responsabile del ritardo nella messa a disposizione del massimale non appena acclarata la responsabilità dell'assicurato, così da risultare a debito, anche oltre il massimale, solo a titolo di interessi ed, eventualmente, di maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., - nei confronti del danneggiante assicurato – la misura della sua responsabilità non è vincolata ai meri oneri finanziari della mora, concretandosi nell'importo (ultramassimale) corrispondente alla differenza tra quanto il responsabile avrebbe dovuto pagare al danneggiato se l'assicuratore avesse tempestivamente adempiuto le proprie obbligazioni, e quanto invece egli sarà costretto a pagare in conseguenza del ritardato adempimento.
Così la sez. III, confermando l'orientamento univoco dei propri precedenti, nella sentenza n. 15229, depositata il 3 luglio 2014. Il caso. La sentenza di primo grado (emessa dopo 12 anni dalla citazione, vale la pena ricordarlo,...
[Il pezzo prosegue su Diritto e Giustizia]