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E' diversa la natura della responsabilità del medico e della struttura sanitaria? Secondo il Tribunale di Milano, sì.

Materia: Sentenze - Fonte: Renato Savoia - 15.10.2014
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Abstract: Breve commento alla sentenza del Tribunale di Milano che differenzia la natura della responsabilità tra medico e struttura ospedaliera

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L'entrata in vigore della c.d. legge Balduzzi (D.L. 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189) ha provocato un discreto terremoto per quel che concerne la natura della responsabilità del medico.

A fronte della formulazione del 1° comma dell'art 3, ovvero:

1. L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo.

si sono infatti formate sostanzialmente due scuole di pensiero.

Secondo la prima, rappresentata dalla sentenza del Tribunale di Torino del 26/02/013, a seguito dell'entrata in vigore del comma appena riprodotto, la natura della responsabilità sia del medico che della struttura in cui lo stesso opera sarebbe (ri)diventata extracontrattuale, con buona pace delal giurisprudenza formatasi a partire dalla nota Cassazione n.589 del 1999.

Per la seconda, impersonata da Tribunale di Rovereto con la pronuncia del 29/12/2013, invece, nulla sarebbe cambiato e dunque sia per la responsabilità del medico che della struttura si dovrebbe continuare ad affermare la natura contrattuale della responsabilità.

La differenza non è di poco conto, esplicandosi in:

a) prescrizione decennale Vs. prescrizione quinquennale;

b) onere della prova.

Premesso che la Cassazione, sino a questo momento, ha aderito alla seconda tesi, escludendo che la legge Balduzzi abbia modificato la natura della responsabilità, il Tribunale di Milano interviene pesantemente nella discussione con la sentenza del 17 luglio 2014, resa pubblica da pochi giorni.

Nella motivazione (che merita di essere letta per la chiarezza espositiva), premesso un excursus storico, il giudice ritiene di discostarsi da entrambe le tesi ricordate, a favore di una “terza via”.

Se, per quanto concerne la struttura ospedaliera, viene ribadita la tesi affermatasi negli ultimi quindici anni della natura contrattuale della responsabilità ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, per quanto riguarda il medico viene operata una distinzione:

1) nel caso sia intercorso un contratto con il professionista, evidentemente la fonte di responsabilità da inadempimento non potrà che essere quella contrattuale, a nulla rilevando la legge Balduzzi;

2) nel caso, invece, manchi un rapporto contrattuale concluso tra il medico e il paziente,il criterio attributivo della responsabilità civile al medico (e agli altri esercenti una professione sanitaria) va individuato in quello della responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c., con tutto ciò che ne consegue sia in tema di riparto dell’onere della prova, sia di termine di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno”.

A questo punto, evidentemente, non resta che attendere un pronunciamento della Cassazione.

 

Potete vedere e scaricare sia queste righe di commento che la sentenza integrale a questo link.