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Se vuoi ottenere il risarcimento del danno da fermo tecnico devi provarlo

Materia: Circolazione stradale - Fonte: Diritto e Giustizia - 16.10.2015
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Abstract: Mio commento alla sentenza Cass. 20620 del 14/10/15



In questa sentenza la Terza Sezione ha fatto le veci della Sezioni Unite, decidendo che era ora di comporre un contrasto giurisprudenziale presente nella giurisprudenza di legittimità.

 

Dalla lettura della sentenza emerge chiaramente la mano del Consigliere Rossetti, che ha quindi condotto la Cassazione su una posizione evidentemente restrittiva per quel che concerne la risarcibilità del danno da fermo tecnico, affermando:

 

a) l'indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario per le riparazioni è un danno che deve essere allegato e dimostrato;

 

b) la prova del danno non può consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo, ma deve consistere nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero nella dimostrazione della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall'uso del mezzo.

 

La sentenza integrale e il mio comemnto si trovano su Diritto e Giustizia.