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Gestione della crisi da sovraindebitamento - appunti/2
Materia: Attualità - Fonte: Renato Savoia - 27.01.2016 Condividi su Facebook |
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(Valgono le premesse della prima puntata) Da anni in altri paesi europei sono previste procedure per risolvere il problema del sovraindebitamento del consumatore Piano del consumatore = procedura introdotta in sede di modificazione della l. 3/2012, (prevista dagli articoli 12-bis e 12-ter) a seguito delle critiche rivolte alla originaria formulazione della legge, che prevedeva un’unica procedura per un’ampia gamma di debitori E' riservata al solo consumatore ed è caratterizzata dall’assenza della votazione da parte dei creditori (quindi: è possibile per il consumatore una procedura che non prevede l'accordo dei creditori) Il consumatore ai fini della L.3/2012 non è solo quello del Codice del consumo, ma è un consumatore “per sottrazione”, ovvero colui che non è imprenditore o professionista Art. 12-bis, comma 3: introduce il requisito della “meritevolezza” (“il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento”), requisito non richiesto invece nel caso di accordo con i creditori Concetto di SOVRAINDEBITAMENTO => art. 6 comma 2 lett.a (una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonchè la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni) A differenza dal fallimento la procedura non determina necessariamente lo spossessamento [ SEGUE]