"Non hai veramente capito qualcosa fino a quando non sei in grado di spiegarlo a tua nonna"

Albert Einstein

Preventivi

Newsletter

Ricevi le novità via email:
(info e privacy)

Argomenti:

Cerca:




Recapiti

Avv. Renato Savoia
Via Diaz 11
37121 Verona

NON SI EFFETTUANO CONSULENZE GRATUITE

WhatsApp

Tel +39 045 21030899
Webmail
Fax +39 045 21090404

C.F.: SVARNT75A06L781I
P.IVA: 03826270237

Polizza professionale
TOKYO MARINE HCC22-W0086360

ENGLISH SPEAKING




Gestione della crisi da sovraindebitamento - appunti/3

Materia: Attualità - Fonte: Renato Savoia - 03.02.2016
Condividi su Facebook

Abstract: L'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento

Download Pdf




Contenuto di parti terze non disponibile finchè non si accetta il trattamento (cookie banner)

(Valgono le premesse della prima puntata)

 

 

 

 

 

Fonti normative:

 

1) Legge n. 3/2012 (come modificata dal DL 179/12 convertito con modificazioni nella L.221/2012)

 

2) Decreto ministero giustizia n. 202/2014 (in vigore dal 28/01/2015): regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento)

 

 

 

- L'art. 15 della L. 3/2012 definisce l'organismo di composizione della crisi (d'ora in poi OCC):

 

- è ente pubblico (requisiti: indipendenza e professionalità)

 

- iscritto in apposito registro* tenuto presso ministero di Giustizia (al 2/02/16 risultano iscritti 19 OCC)

 

- non deve gravare sulla finanza pubblicata

 

- assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso

 

- verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati

 

- attesta la fallibilità del piano

 

- esegue le pubblicità ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice

 

- può svolgere le funzioni di liquidatore (se disposto dal giudice)

 

- può essere autorizzato dal giudice i dati contenuti nell'anagrafe tributaria, centrale rischi, banche dati pubbliche

 

 

* il registro ha 2 sezioni:

 

- sez. A) contiene elenco degli organismi iscritti di diritto, su domanda (essenzialmente gli organismi delle camere di commercio e degli ordini professionali di avvocati, commercialisti ed esperti contabili, notai)

 

- sez. B) contiene elenco degli organismi iscritti su domanda soggetta a valutazione (organismi costituiti da comuni, province, città metropolitane, regioni, università pubbliche)

 

I compiti e le funzioni dell'OCC possono (ma in realtà dall'entrata in vigore della legge e fino all'entrata in vigore del Regolamento con i requisiti di iscrizione non si è trattato di una facoltà bensì dell'unico modo in cui è stata applicata la legge) essere svolti da un professionista (o da una società tra professionisti) che abbia i requisiti per fare il curatore fallimentare o da un notaio, in ogni caso su nomina del giudice

 

 

 

 

Per gli iscritti agli ordini (sez. A) non va provata la professionalità, i gestori non hanno obbligo di esclusiva nei confronti di un OCC, e non è richiesto all'OCC un numero minimo di gestori

 

 

 

Per gli OCC di cui alla sez. B è prevista l'esclusiva e i gestori devono essere almeno 5

 

 

 

In ogni caso l'OCC deve avere un referente con adeguato grado di indipendenza

 

 

Il referente è la persona fisica che, tra le altre, indirizza e coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi dei gestori della crisi

 

 

 

Al momento del conferimento di incarico al gestore della crisi, l'organismo deve comunicare al debitore il grado di complessità dell'incarico fornendogli tutte le informazioni circa i costi ipotizzabili nonché i dati della polizza assicurativa

 

 

 

Polizza assicurativa dell'OCC con massimale non inferiore a €1.000.000,00

 

 

 

La costituzione di un OCC è facoltativa

 

 

 

Le prestazioni dell'OCC non sono gratuite

 

 

 

L'OCC ha una competenza territoriale, uguale a quella del tribunale cui fa riferimento

 

 

 

L'OCC è in posizione intermedia tra debitore e creditori (problemi, irrisolti, di conflitti di interesse)

 

 

 

Compensi: salvo diverso accordo col debitore => artt. 14-18 D.M. 202/2014. Sono dovuti indipendentemente dall'esito.

 

 

 

Gestore della crisi: persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di gestione del patrimonio (art. 2, comma 1, lett. f D.M 202/2014)

 

 

 

Gestore della crisi: previsti requisiti di professionalità (art. 4 D.M. 202/14) e onorabilità (sempre art. 4), obbligo di riservatezza (art. 11), divieto di percepire compensi o utilità dal debitore (art. 11), obbligo di indipendenza(art. 11+10),

 

 

 

Sanzioni a carico del debitore e dei componenti dell'OCC (ovvero del professionista facente funzioni di OCC): art. 16 L. 3/2012

 

 

 

Il soggetto non fallibile e sovraindebitato può scegliere:

 

- rivolgersi ad un OCC (il cui referente poi nominerà un gestore tra gli iscritti all'organismo)

 

- fare domanda al presidente del Tribunale, che nominerà un professionista facente funzioni di OCC

 

[ SEGUE]