-
18.02.2016
Sulla mala gestio c.d. propria e c.d. impropria
In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore va distinta l'obbligazione diretta dell'assicuratore nei confronti del danneggiato da quella dell'assicuratore stesso nei confronti del danneggiante-assicurato e va, conseguentemente, distinta l'eventuale ipotesi di responsabilità relativa al primo rapporto (mala gestio c.d. impropria) da quella riconducibile ai rapporti assicuratore assicurato (mala gestio c.d. impropria).
Questo il principio sancito dalla Terza Sezione Civile nella sentenza n. 3014 depositata il 17 febbraio 2016.
La vicenda.
Il danneggiato in un sinistro stradale, dopo essersi visto riconoscere la piena ragione nella sentenza di primo grado, si...
Sentenza e commento sono su Diritto e Giustizia.