-
22.07.2016
Il termine prescrizionale decorre dal verificarsi dell’evento lesivo coperto dalla polizza (che può non coincidere con l’infortunio)
La fattispecie costitutiva del diritto all’indennizzo si perfeziona solo nel momento in cui l’evento lesivo o morboso si traduca o si evidenzi in uno dei fatti coperti dalla garanzia assicurativa con la conseguenza che è da questo momento, piuttosto che da quello dell’infortunio, che decorre la prescrizione del diritto dell’assicurato.
In questo senso si è espressa la Terza Sezione Civile nella sentenza n. 14420, depositata il 15 luglio 2016.
Il caso.
Sia il Tribunale che la Corte d'Appello hanno rigettato la domanda volta a ottenere l'indennizzo dovuto in forza...
(sentenza e commento per esteso sono su Diritto e Giustizia)