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L'inquilino rimane a mani vuote. Le migliorie vanno preventivamente concordate con il proprietario.

Materia: Sentenze - Fonte: Condominioweb - 09.03.2017
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Abstract: Commento dell'avv. Francesca Consolati a Cass. 3548/2017



Con la sentenza n. 3548/2017 del 10 febbraio 2017 la Corte di Cassazione ha affrontato due questioni di diritto di notevole rilevanza: la prima, di natura prettamente processuale, è relativa all'onere probatorio nel caso di domanda di risoluzione ex art. 1578 c.c.; la seconda, di maggiore rilevanza pratica, è relativa al rimborso per il rifacimento delle fognature senza un espresso accordo fra le parti e a prescindere dal mancato godimento dell'immobile.

 

Domanda di risoluzione ex art. 1578 c.c.. Come noto,la citata norma prevede che, se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito, il conduttore possa domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili.

 

Prevede altresì che il locatore sia tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati dai vizi della cosa, qualora non riesca a provare di avere ignorato senza colpa i vizi stessi al momento della consegna.

Nel caso di specie, il conduttore di un immobile ad uso abitativo richiedeva la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni assumendo che l'immobile era infestato da tarli e pertanto inidoneo all'uso previsto.

 

[testo integrale al link]