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Ricerca telematica dei beni del debitore

Materia: Avvocati - Fonte: Ordine degli Avovcati di Verona - 30.03.2017
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Abstract: Facsimile ed istruzioni a cura dell'ordine degli Avvocati di Verona




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Aggiornamento 30/03/17: nella puntata odierna di Iuslaw web radio c'è un mio intervento audio (3 minuti, a partire da 24:46) su questo argomento.

 

* * *

 

In data odierna l'Ordine degli Avvocati di Verona ha diffuso delle istruzioni operative per quanto concerne l'istanza ex art. 492 bis c.p.c., ovvero l'istanza per essere autorizzati alla ricerca con modaltà telematica dei beni da pignorare.

 

Non solo, ha anche rilasciato due facsimili, sia per quanto concerne l'istanza vera e propria e sia per quanto concerne l'ulteriore istanza di accesso alla banca dati dell'Agenzia delle Entrate.

Ovviamente (ma è meglio specificare) l'indirizzo pec indicato è quello per quanto concerne Verona.

 

Da segnalare che dal 1 marzo 2017 l'unica modalità ammessa di deposito dell'istanza è quella telematica.

 

Per il facsimile dell'istanza al Tribunale andare QUI.

Per il facsimile dell'istanza all'Agenzia delle Entrate andare QUI.

 



Di seguito un estratto dal sito dell'Ordine di Verona:

la ricerca con modalita' telematiche dei beni da pignorare
autorizza la ricerca con modalita' telematiche dei beni da pignorare
autorizza la ricerca con modalita' telematiche dei beni da pignorare

 

Qualora un creditore intenda proporre tale richiesta, dovra' presentare istanza al Presidente del Tribunale, da depositare come atto di volontaria giurisdizione, con il codice identificativo specifico n. 401003 “ Ricerca  con modalità telematiche dei beni da pignorare- Art. 492 bis c.p.c.”

Ad essa dovranno essere allegati titolo esecutivo e precetto nonché il contributo unificato pari ad euro 43,00; non si applica invece l’art. 30 del DPR 115/2002, perciò non è dovuta la marca da bollo per le iscrizioni a ruolo pari ad euro 27,00.

Si segnala inoltre che dal 1 marzo 2017 il deposito in Tribunale dell’istanza ex art. 492 bis c.p.c. (così pure come il rilascio di seconda copia esecutiva ex art.  476 c.p.c.) potrà avvenire solo per via telematica con fascicolo, che verrà formato dalla cancelleria, solo in via digitale.

Una volta ottenuta l'autorizzazione del Presidente del Tribunale ex art. 492 bis c.p.c.,  sarà necessario presentare ulteriore istanza di accesso alla banca dati dell'Agenzia delle Entrate, tramite invio di PEC alla Direzione regionale dell' Agenzia delle Entrate (indirizzo PEC:  dr.verona.gtpec@pce.agenziaentrate.it), allegando alla stessa l'autorizzazione ex art. 492 bis c.p.c. ricevuta dal Tribunale e la procura alle liti firmata digitalmente, unitamente ad attestazione di conformità delle copie informatiche digitali alle copie cartacee.

Successivamente l'Agenzia delle Entrate invierà una richiesta di pagamento di diritti di copia con riferimento ai documenti in suo possesso, da pagarsi tramite modello F24.