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Risarcibile il danno biologico da immissioni rumorose, ma deve sussistere il nesso eziologico

Materia: Sentenze - Fonte: Diritto e Giustizia - 21.06.2017
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Abstract: Il mio commento alla sentenza Trib. Firenze n. 721/17



Il contemperamento di interessi tra le esigenze della produzione e le ragioni della proprietà deve tenere conto, in una lettura costituzionalmente orientata della norma, dell’esigenza di privilegiare l’utilizzo dei fondi che sia maggiormente compatibile con il diritto costituzionalmente garantito alla salute.

Lo ha affermato il Tribunale di Firenze con la sentenza n. 721/2017 depositata il 6 marzo.

Il fatto.

La s.a.s. proprietaria di una villa vicina ad un noto autodromo ove esercita l'attività di affittacamere e i soci della stessa (ovverosia...

[la sentenza ed il commento sono sul sito Diritto e Giustizia]