-
01.08.2017
Alla parte vittoriosa nel merito non occorre l’appello incidentale per riproporre domande assorbite dalla decisione del primo giudice
Cassazione n. 18939/17
Alla parte vittoriosa nel merito non occorre l’appello incidentale per riproporre domande assorbite dalla decisione del primo giudice.
È sufficiente (ma necessario) riproporre tali domande onde sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c..
La sentenza della Cassazione n. 18939/17, con mio commento, su Diritto e Giustizia.