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Ricorso in Cassazione: «esposizione sommaria dei fatti della causa» non vuol dire fotocopiare gli atti del giudizio di merito

Materia: Cassazione - Fonte: Diritto e Giustizia - 15.09.2017
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Abstract: Sentenza n. 20953/17 della Cassazione, Seconda Sezione



 

 

 

 

 

Il difensore che redige il ricorso per cassazione deve procedere ad elaborare autonomamente una sintesi della vicenda fattuale e processuale selezionando i dati di fatto sostanziali e processuali rilevanti in funzione dei motivi di ricorso che intende formulare, in modo da consentire alla Corte di procedere poi lo scrutinio di tali motivi disponendo di un quadro chiaro e sintetico della vicenda processuale.

 

Così la Cassazione ha ribadito il proprio orientamento sulla modalità di redazione del ricorso per cassazione, che deve rispettare, ex art. 366 c.p.c., i criteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata.

 

 

Sentenza per esteso e il mio commento su Diritto e Giustizia.