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20.10.2017
Se è omessa l'allegazione dei fatti fondanti la domanda è inutile la prova documentale degli stessi
Ho commentato la sentenza Cass. 24607/17 per Diritto e Giustizia
La successiva produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il thema decidendum.
Mio commento e la senten za estesa su Diritto e Giustizia.