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Se è omessa l'allegazione dei fatti fondanti la domanda è inutile la prova documentale degli stessi
Materia: Sentenze - - 20.10.2017 Condividi su Facebook |
Abstract: Ho commentato la sentenza Cass. 24607/17 per Diritto e Giustizia
Mio commento e la senten za estesa su Diritto e Giustizia. La successiva produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il thema decidendum.
20.10.2017 - Renato Savoia -
Sentenze Circolazione stradale Risarcimento danni Cassazione 24607/17 Onere allegazione Procedura civile Avvocato verona