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Domanda nuova o domanda modificata? Si guardi al carattere ampliativo del thema decidendum

Materia: Cassazione - Fonte: Diri - 16.12.2017
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Abstract: Ordinanza n. 29619/17, della Sesta Sezione Civile della Cassazione - depositata l’11 dicembre.



La richiesta di applicazione della clausola contrattuale che prevede il criterio convenzionale di rivalutazione del capitale garantito non è diversa dalla domanda di condanna all'adempimento del contratto ex art.1453 c.c. formulata con la domanda monitoria: in entrambi i casi, infatti, rimane ferma l'originaria pretesa di pagamento del capitale garantito, a seguito dell'esercizio del diritto di riscatto esercitato da parte dell'assicurato.

 

Così ha deciso la Sesta Sezione della Cassazione Civile, con l’ordinanza n. 29619/17, depositata l’11 dicembre.

 

Mio commento e testo integrale dell'ordinanza su Diritto e Giustizia.