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La Cassazione ribadisce il principio di piena e integrale equivalenza tra entità del pregiudizio e liquidazione dell'importo risarcitorio

Materia: Cassazione - Fonte: Diritto e Giustizia - 15.06.2018
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Abstract: Cassazione Civile, nell'ordinanza n. 15213/18 del 12 giugno 2018



Il principio di equivalenza del risarcimento al danno effettivamente ricevuto implica che la liquidazione del danno non patrimoniale, come non debba comportare una perdita, non possa comportare neanche un profitto.

 

Così la Terza Sezione della Cassazione Civile, nell'ordinanza n. 15213/18 del 12 giugno 2018.

 

Ordinmanza per esteso con il mio commento su Diritto e Giustizia.