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Decreto ingiuntivo su fattura elettronica presso il Tribunale di Verona

Materia: Procedura civile - Fonte: Ordine degli Avvocati di Verona - 22.10.2020
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Abstract: Non più necessario l'estratto autentico del registro iva




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Relativamente all'emissione di un decreto ingiuntivo, dall'introduzione della fattura elettronica si scontrano due scuole di pensiero, ovvero:

 

1) chi ritiene (in ossequio al dettato normativo del codice, scritto peraltro in un'epoca in cui la fattura elettronica neanche era pensabile) che sia comunque necessaria l'allegazione al ricorso dell'estratto autentico del registro iva da cui risultino le fatture oggetto di ricorso;

 

2) chi ritiene invece superata la questione, poichè il Sistema di Interscambio (SDI), che gestisce la fatturazione elettronica, genera documenti informatici autentici ed immodificabili, che non sono semplici “copie informatiche di documenti informatici” bensì “duplicati informatici”, assolutamente indistinguibili dai loro originali, potendo essere scaricati da “fonte / terzo qualificato”, come l’Agenzia delle Entrate, e pertanto le fatture elettroniche in formato “.xml” ed esse debbano ritenersi equipollenti all’estratto autentico delle scritture contabili previsto dall’art.634, comma 2, c.p.c.

 

Per quanto riguarda il Tribunale di Verona, è stata raggiunta una posizione univoca, secondo cui si reputa sufficiente la produzione dei file .xlm e le copie pdf delle fatture e delle ricevute.