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06.11.2020
La Cassazione di nuovo sulla liquidazione del danno biologico e del danno morale
Costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico, inteso come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto sulle sue attività dinamico-relazionali, e del danno cosiddetto "esistenziale".
Non costituisce duplicazione risarcitoria, invece l'autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute.
Così la Terza Sezione della Cassazione Civile, nell'ordinanza n.24473/20 depositata il 4 novembre 2020.
Il testo integrale dell'ordinanza, con il mio commento, è su Diritto e Giustizia.