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13.04.2021
Licenziamento ritorsivo
La Cassazione sul licenziamento ritorsivo
Per la Cassazione, il motivo illecito può ritenersi esclusivo e determinante “quando il licenziamento non sarebbe stato intimato se esso non ci fosse stato, e quindi deve costituire l’unica effettiva ragione del recesso, indipendentemente dal motivo formalmente addotto.”
L’esclusività “sta a significare che il motivo illecito può concorrere con un motivo lecito, ma solo nel senso che quest’ultimo sia stato formalmente addotto, ma non sussistente nel riscontro giudiziale.”
( Cass. 25 gennaio 2021, n. 1514)
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