La riforma del processo civile/3 - Il rito sommario di cognizione - Avvocato Renato Savoia - Verona
Commento al d.lgs. 150/11

da Renato Savoia - 2011-09-29

Ed è dunque la volta del rito sommario di cognizione.

 

Che è stato previsto per procedimenti assai diversi tra loro, in materia di:


1) PROFESSIONI (liquidazione onorari avvocato, impugnazione sanzioni disciplinari notai, impugnazioni deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti)


2)  OPPOSIZIONE A DECRETO DI PAGAMENTO SPESE DI GIUSTIZIA


3) IMMIGRAZIONE (mancato riconoscimento diritto di soggiorno, allontanamento di cittadini UE, loro familiari, o non UE, riconoscimento protezione internazionale, diniego nulla osta ricongiungimento familiare e permesso di soggiorno per motivi familiari)


4) OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO


5) MATERIA ELETTORALE (azioni popolari, eleggibilità, decadenza, incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali, regonali e del Parlamento Europeo, impugnazioni delle decisioni dellla Commissione Elettorale Circondariale riguardo all'elettorato attivo)


6) RIPARAZIONE PER ILLECITA DIFFUSIONE DI INTERCETTAZIONI TELEFONICHE


7) DISCRIMINAZIONI


8) OPPOSIZIONE ALLA STIMA (nelle espropriazioni per pubblica utilità)


9) ATTUAZIONE SENTENZE E PROVVEDIMENTI STRANIERI (di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento)

 

* * *


In tutti questi casi vengono espressamente dichiarati non applicabili i commi secondo e terzo dell'articolo 702-ter del codice di procedura civile, e quindi:

 

a) non è prevista la dichiarazione di inammissibilità da parte del giudice;


b) è esclusa la possibilità del cambiamento di rito.


Per quanto riguarda il contributo unificato, ove richiesto, gli importi sono ridotti al 50%.


                                                                                                       Renato Savoia

 

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