Gestione della crisi da sovraindebitamento - appunti/1 - Avvocato Renato Savoia - Verona
Appunti personali

da Renato Savoia - 2016-01-20

Dallo scorso venerdì 15 gennaio ho iniziato a frequentare il "Corso di perfezionamento e di aggiornamento professionale in Composizione della crisi da sovraindebitamento".

 

Con l'occasione, rivedendomi gli appunti presi a lezione, ho pensato che potesse essere utile condividerli.

 

Ovviamente con nessuna presunzione scientifica, sia ben chiaro, ma semplicemente penso che potrebbero tornare utili a chi vuole una prima infarinatura sull'argomento.

 

Il linguaggio sarà il più semplice possibile, trattandosi di semplici "appunti" di studio.

 


* * *

 

Con Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (come modificata dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221) è stata introdotta nel nostro ordinamento una disciplina organica per regolare la crisi “da sovraindebitamento” dei soggetti non fallibili* (c.d.“insolvenza civile”).

Si tratta, pertanto, di procedure che hanno un ambito soggettivo di applicazione residuale rispetto alle tradizionali procedure concorsuali e riguardano:

a) l’imprenditore non soggetto a fallimento in quanto “piccolo” imprenditore ai sensi dell’art. 1 della Legge Fallimentare, oppure perché imprenditore non commerciale;

b) il debitore civile, ad esempio il professionista, anche organizzato in forma di associazione tra professionisti, non soggetto o assoggettabile a procedure concorsuali;

c) il consumatore, ossia il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale;

d) gli enti non commerciali;

e) gli imprenditori agricoli;

f) le start up innovative (nei primi 5 anni dalla costituzione).

 

Alla data odierna (20/01/2016) nel Registro tenuto dal Ministero di Giustizia degli organismi di gestione della crisi da sovraindebitamento sono registrati 16 organismi (di tutta evidenza, dunque, come in molte città ancora non vi sia un organismo: tra queste Milano, Napoli, Torino, Firenze...).

 

Presso l'organismo tenuto dall'Ordine dei Commercialisti di Verona a oggi risultano 78 procedure.

 

Per quanto attiene il presupposto oggettivo di accesso alla disciplina, la legge definisce il “sovraindebitamento” come “ la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.

La legge delinea tre procedure che essa stessa definisce di “natura concorsuale”.

 

In particolare la norma prevede:

 

A) due procedure di composizione della crisi, modellate sull’istituto del concordato preventivo:

 

 

Tale procedura non richiede l’approvazione dei creditori e, laddove riceva l’omologazione da parte del tribunale (ai fini dell’omologa il giudice deve verificare la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti crediti impignorabili nonché dei tributi costituenti risorse proprie del'Unione Europea, dell'I.V.A. e delle ritenute operate e non versate nonchè escludere “che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”) produce effetti esdebitatori nei confronti di tutti i creditori;

 

 

* Secondo l'art. 1 della Legge Fallimentare non sono soggetti al fallimento e al concordato preventivo:

- le imprese pubbliche;

- le imprese non commerciali, quali le imprese agricole.

- i piccoli imprenditori

Per quanto concerne gli imprenditori, non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo coloro i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

 

 [ SEGUE]

Fonti:

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