Il lavoratore può rivolgersi al fondo di garanzia anche se il credito è esiguo.
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L’articolo 2 della legge 297 del 1982 prevede l’istituzione di un Fondo di Garanzia, presso l’INPS, con la funzione di “sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all’articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.”
Il problema che si è posto, è quello della possibilità di intervento del Fondo nel caso in cui il credito del lavoratore fosse troppo esiguo ai fini dell’ottenimento della dichiarazione di fallimento del datore di lavoro.
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2011-04-11 Segnalato da: Renato Savoia - Fonte: Leggioggi.it
Approfondimenti: Sentenze lavoro tfr cassazione sezione lavoro 7585/11
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