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E' evidente che vi possano essere contemporaneamente comportamenti di entrambi i coniugi valutabili come gravemente contrari ai doveri imposti dal matrimonio e che sono astrattamente idonei a produrre la rottura del rapporto coniugale.
Così la Prima sezione Civile nella sentenza n. 16142 del 26 giugno 2013 ha motivato il rigetto del ricorso svolto dalla moglie a cui il Tribunale di Firenze prima e la Corte d'Appello dopo hanno co-addebitato la responsabilità della...
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Ancora su Sentenze La prima causa climatica italiana: come è andata a finire? Danno morale in caso di micropermanenti? Difficile (ma non impossibile) Caduta per strada: il comportamento del danneggiato può integrare il caso fortuito. Termine per il deposito del fascicolo di parte in caso di trattazione orale: è perentorio o no?
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2013-06-28 Segnalato da: Renato Savoia - Fonte: Diritto e Giustizia
Approfondimenti: Sentenze Cassazione matrimonio addebito separazione separazione addebito entrambi coniugi Cass 16142/13 avvocato verona avvocato renato savoia
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