Mio commento a Cass. 13233/14
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L'assicurazione contro gli infortuni non mortali costituisce un'assicurazione contro i danni, ed è soggetta al principio indennitario, in virtù del quale l'indennizzo non può mai eccedere il danno effettivamente patito. Ne consegue che il risarcimento del danno dovuto alla vittima di lesioni personali deve essere diminuito dell'importo da questa percepito a titolo di indennizzo da parte del proprio assicuratore privato contro gli infortuni.
Così si esprime la Terza Sezione (estensore Rossetti) nella sentenza in commento, la n. 13233/14 del 11 giugno 2014.
Il caso.
Il lesionato investito da un'auto, dopo aver riscosso l'indennizzo derivante dall'assicurazione...
(Il commento e la sentenza li potete trovare su dirittoegiustizia.it)
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Ancora su Sentenze La prima causa climatica italiana: come è andata a finire? Danno morale in caso di micropermanenti? Difficile (ma non impossibile) Caduta per strada: il comportamento del danneggiato può integrare il caso fortuito. Termine per il deposito del fascicolo di parte in caso di trattazione orale: è perentorio o no?
Link: http://www.dirittoegiustizia.i
2014-06-13 Segnalato da: Renato Savoia - Fonte: Diritto e giustizia
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