Mio commento a Cass. 12923/15
|
In tema di responsabilità civile extracontrattuale, il nesso causale tra la condotta illecita ed il danno è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., in base al quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla scorta del quale, all'interno della serie causale, occorre dare rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione “ex ante” - del tutto inverosimili.
La Terza Sezione ha così ribadito la propria giurisprudenza sul punto (cfr. tra le altre Cass. n. 11609/05 e Cass. n. 15991/2011) nella sentenza n. 12923/15 depositata il 23 giugno 2015. La vicenda. In uno scontro tra una auto e una ciclomotore...
[sentenza e commento su dirittoegiustizia.it]
-
Ancora su Cassazione Avvocato (non associato) e studio legale: non c'è subordinazione Cassa Forense e Agenzia delle Entrate-Riscossione: a neverending story Trattazione scritta e rito del lavoro: tocca alle Sezioni Unite Danno morale in caso di micropermanenti? Difficile (ma non impossibile) Caduta per strada: il comportamento del danneggiato può integrare il caso fortuito. Diffamazione a mezzo stampa e risarcimento del danno Diffamazione a mezzo stampa e giornalismo d’inchiesta
Link: http://www.dirittoegiustizia.i
2015-06-24 Segnalato da: Renato Savoia - Fonte: Diritto e Giustizia
Approfondimenti: Cassazione Sentenze Circolazione stradale responsabilità aquiliana nesso eziologico cassazione 12923/15 risarcimento morte risarcimento morte genitore
vers. mobile - vers. standard - Tel +39 045 21030899 privacy - cookie |