Il mio commento alla sentenza n. 929 del 17/01/17, Terza Sezione
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Il diritto di credito al risarcimento del danno non può sopravvivere in modo parziale ed autonomo rispetto a quello accertato nel primo giudizio promosso dal creditore e, dunque, il giudizio successivamente proposto dovrà definirsi con dichiarazione di improponibilità della domanda per carenza assoluta di un'autonoma situazione giuridica sostanziale tutelabile, tale non potendo ravvisarsi la tutela di un diritto nell'abuso del processo che realizza un illecito.
Così la Terza Sezione Civile nella sentenza n. 929/2017, depositata il 17 gennaio 2017.
Il caso.
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[commento e sentenza su Diritto e Giustizia]
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2017-01-19 Segnalato da: Renato Savoia - Fonte: Diritto e Giustizia
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