commento dell'avv. Francesca Consolati a Cassazione - Terza Sezione Penale n° 6872/2017
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I fatti. La Suprema Corte veniva adita al fine di ottenere l'annullamento della sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, con la quale era stata accertata e dichiarata la responsabilità di tutti gli imputati (proprietà committente, società venditrice, operai di quest'ultima) per i reati di cui agli artt. 110 c.p., 44 lett. B) D.P.R. n. 380/2001, 181 co. 1 D.lgs. n. 42/2004, per aver realizzato, in concorso tra loro, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ed in assenza sia di permesso a costruire che della necessaria autorizzazione, diverse opere edilizie, tra cui un prefabbricato composto da cinque ambienti, un manufatto ed una muratura rivestita in pietra.
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Ancora su Sentenze La prima causa climatica italiana: come è andata a finire? Danno morale in caso di micropermanenti? Difficile (ma non impossibile) Caduta per strada: il comportamento del danneggiato può integrare il caso fortuito. Termine per il deposito del fascicolo di parte in caso di trattazione orale: è perentorio o no?
2017-03-09 Segnalato da: Francesca Consolati - Fonte: Condominioweb
Approfondimenti: Sentenze Cassazione condominio responsabltà operai cass. penale 6872/17 avvocato Francesca Consolati avvocato Verona
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