Il mio commento all'ordinanza n. 28995 del 5 dicembre 2017, Cass. Civ.
|
Ai fini dell’affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento.
Così ha deciso la Sesta Sezione della Cassazione Civile, con l’ordinanza n. 28995 del 5 dicembre 2017.
Mio commento e ordinanza integrale su Diritto e Giustizia.
-
Ancora su Sentenze Responsabile l’azienda che consente un ambiente aziendale stressogeno La prima causa climatica italiana: come è andata a finire? Danno morale in caso di micropermanenti? Difficile (ma non impossibile) Caduta per strada: il comportamento del danneggiato può integrare il caso fortuito.
Link: http://www.dirittoegiustizia.i
2017-12-06 Segnalato da: Renato Savoia - Fonte: Diritto e Giustizia
Approfondimenti: Sentenze Circolazione stradale risarcimento danni ordinanza 28895/17 onere prova risarcimento contrattuale risarcimento extracontratttuale avvocato verona avvocato verona risarcimento
vers. mobile - vers. standard - Tel +39 045 21030899 privacy - cookie |