Tribunale di Venezia, sentenza 2/12/2021
![]()
|
La registrazione occulta della riunione aziendale da parte di un lavoratore con cessione, a distanza di due anni, ad altri colleghi costituisce un trattamento illecito di dati personali. L’utilizzo della registrazione da parte dei colleghi in un autonomo contenzioso contro il datore realizza un comportamento altrettanto illecito e comporta una sanzione pecuniaria a loro carico in base al Regolamento UE 2016/679 (articoli 58 e 83).
-
Ancora su Sentenze Divieto di reformatio in pejus o piuttosto effetto devolutivo dell'appello? Nessun risarcimento se non risulta provato il nesso eziologico tra fatto ed evento Atto di accettazione della donazione non notificato al donante: è valida la donazione? I termini decadenziali per la responsabilità civile dei magistrati (prima del 2015) Morte da tumore per esposizione a sostanze nocive sull’ambiente di lavoro Lesioni micropermanenti e riduzione della capacità lavorativa
2021-12-22 Segnalato da: Renato Savoia - Fonte: Federprivacy
Approfondimenti: Sentenze Giustizia Tribunale Venezia lavoro privacy avvocato Verona home
vers. mobile - vers. standard - Tel +39 045 21030899 privacy - cookie |