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La surroga dell’INAIL per l’indennità giornaliera e le spese mediche anticipate non presuppongono l’accertamento del danno

Materia: Sentenze - Fonte: Diritto e Giustizia - 14.02.2018
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Abstract: Il mio commento all'ordinanza 3296/18



L'INAIL ha sempre diritto di surrogarsi nei confronti del terzo responsabile di un infortunio per le somme pagate a titolo di indennità giornaliera così come per quelle anticipate a titolo di spese di cura, perché tali indennizzi non possono essere erogati se non a fronte di fatti (l'assenza dal lavoro, la necessità di curarsi) che per la vittima costituiscono pregiudizi teoricamente risarcibili, e che di conseguenza fanno sorgere in capo ad essa il diritto ad esserne risarcita, diritto che per effetto della percezione dell'indennizzo da parte dell'assicuratore sociale si trasferisce in capo a quest'ultimo, ai sensi dell'art. 1916 c.c..  

 

I limiti quantitativi della surroga dell'Inail in caso di incidente stradale in itinere sono da sempre fonte di contenzioso.


La terza Sezione della Cassazione, nell'ordinanza 3296/18, al link con mio commento, prova a fare un po' di chiarezza.

 

Testo integrale su Diritto e Giustizia.